il diritto dello studente ad una valutazione
trasparente, cioè motivata e tempestiva, cioè subito dopo la prova
orale entro 15 giorni per le verifiche scritte : a tal fine i docenti
si impegnano a comunicare per iscritto sul libretto personale le valutazioni
e ad autorizzare la fotocopia delle verifiche scritte su richiesta
dello studente interessato o della famiglia fatta per iscritto sul
libretto personale. Tale fotocopia verrà realizzata personalmente
dallo studente o dal rappresentante di classe utilizzando la tessera
appositamente acquistata.
il diritto all’informazione relativa
alla programmazione didattica (piani di lavoro con griglie di valutazione
verranno esposti all'albo); e ai verbali delle riunioni di ogni organo
collegiale, tali atti verranno fotocopiati della segreteria solo su
richiesta motivata dell’interessato in tempi brevi e nel rispetto
della privacy
il diritto di accedere in tempi celeri
ai servizi amministrativi di segreteria: relativamente ad ogni atto
in possesso della stessa si fa riferimento a quanto stabilito nel
"Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e
dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi"
approvato con delibera del consiglio di istituto del 17 aprile 1998
che sarà esposto all'albo in forma integrale e del quale si riportano
le principali indicazioni
Nella domanda di accesso, sia per
visione che per ricezione in copia , dovranno essere indicate, oltre
alle generalità del richiedente sottoscritte dal legale rappresentante
in caso di minorenni, le motivazioni della richiesta utilizzando i
moduli predisposti e reperibili in segreteria
L’accesso al documento verrà autorizzato
e concretizzato limitatamente alla parte di documento che si riferisce
al soggetto richiedente
L’accesso per visione è gratuito salvo
la richiesta di pagamento di 500 lire in bollo per ogni eventuale
copia di due facciate A4
Il diritto all’accesso può essere
escluso o differito come precisato negli art. 5 e art.6 del suddetto
Regolamento per salvaguardare la riservatezza di terzi, persone ,gruppi
o imprese e qualora la conoscenza del documento possa impedire o ostacolare
lo svolgimento di un'azione amministrativa in atto.
Si precisa inoltre che viene stabilito
un tempo massimo di trenta giorni entro il quale autorizzare la visione
e la consegna della copia richiesta