TITOLO I

LA COMUNITA' SCOLASTICA E GLI ORGANI SCOLASTICI COLLEGIALI

 

ART. 1 COMPONENTI E ORGANI

Sono componenti dell'Istituzione scolastica: gli studenti, gli insegnanti, i genitori, il personale amministrativo, il personale ausiliario e il Dirigente scolastico

Sono organi scolastici collegiali:

il Consiglio di Istituto

la Giunta esecutiva

il Collegio dei docenti

il Consiglio di classe

l'Ufficio di Presidenza

il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti

l'Organo di garanzia disciplinare

Comitato degli studenti

Comitato genitori

Assemblea del personale A.T.A.

 

ART. 2 DISPOSIZIONI GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI SCOLASTICI

(Convocazione, circolari, o.d.g., redazione dei verbali e modalità, orari)

La convocazione degli organi scolastici deve essere disposta con un congruo avviso di almeno 5 gg. rispetto alla data fissata per le riunioni.

La convocazione deve essere effettuata tramite circolare da parte del presidente dell'organo scolastico, inoltre con lettera diretta ai singoli membri dell'organo ed eventualmente mediante affissione all'albo del Liceo.

La circolare, la lettera e l'avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare (o.d.g.), la data, l’ora e il luogo della riunione.

Di ogni seduta dell'organo scolastico viene redatto verbale, firmato dal presidente e dal segretario verbalista, steso su apposito registro a pagine numerate ed eventualmente esposto all’albo.

La seduta del Collegio Docenti viene registrata su supporto magnetico.

Le sedute degli organi collegiali scolastici sono valide quando è presente la maggioranza degli aventi diritto. Gli organi deliberano a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, in caso di parità prevale il voto del presidente.

Gli organi scolastici, ad eccezione dell’organo di garanzia disciplinare, programmano, di norma, le proprie riunioni in rapporto alle specifiche competenze e allo scopo di realizzare un ordinato svolgimento delle attività.

Ciascun organo scolastico opera in forma coordinata con gli altri che esercitano competenze parallele.

 

ART. 3 IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Ha il compito di fornire gli indirizzi generali ed organizzativi regolanti l'attività scolastica secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Ha potere deliberante su tutti gli aspetti organizzativi della vita della comunità scolastica; concorre, come tutti gli organismi collegiali, alla definizione ed alla attuazione degli obiettivi educativi.

Ha competenza esclusiva in materia finanziaria.

E' composto da otto docenti, quattro genitori, quattro studenti, due non docenti quali membri eletti e dal Dirigente scolastico quale membro di diritto.

E' presieduto da un genitore regolarmente eletto.

Le riunioni sono convocate dal presidente del Consiglio o su delega dello stesso, dal presidente della Giunta esecutiva, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei membri. La convocazione avviene con lettera diretta inviata ai membri e mediante affissione all'albo.

Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno diritto di voto in ordine al bilancio preventivo, al conto consuntivo e all'impiego dei mezzi finanziari.

Le sedute sono pubbliche.

Il Consiglio d'istituto, la Giunta esecutiva e il Presidente del Consiglio possono invitare, qualora lo ritengano opportuno, esperti e/o rappresentanti delle realtà locali. In questo caso di norma deve essere data notizia nella convocazione.

Copia del verbale deve essere affissa all'albo.

 

ART. 4 LA GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta esecutiva è tenuta a dare valida esecuzione alle deliberazione del Consiglio d'Istituto, a predisporre l'ordine del giorno del Consiglio d'Istituto qualora quest'ultimo non abbia provveduto autonomamente. E' convocata dal Dirigente scolastico in qualità di presidente o su richiesta motivata di 1/3 dei suoi componenti. In quest'ultimo caso la convocazione dovrà avvenire entro 8 giorni dalla richiesta.

 

ART. 5 IL COLLEGIO DEI DOCENTI

Il Collegio docenti è convocato dal Dirigente scolastico o da almeno un terzo dei suoi componenti, e delibera in relazione agli adempimenti previsti dalla normativa in vigore. Ha poteri deliberanti sugli obiettivi didattici da perseguire nell'ambito della programmazione generale.

Il Collegio dei docenti ai sensi della normativa generale può darsi una specifica articolazione organizzativa che permane fino a nuova o diversa sua decisione.

Le articolazioni del Collegio docenti a titolo esemplificativo possono essere:

Il Collegio dei docenti del biennio

Il Collegio dei docenti del triennio

I Collegi dei docenti degli indirizzi sperimentali

Il Coordinamento per materia

Il Dipartimento per materie affini

Il Dipartimento per l'organizzazione

Il Dipartimento per la promozione culturale

Il Dipartimento per la didattica

Il Dipartimento per l'informatizzazione

Le Commissioni

Le articolazione del Collegio Docenti possono aver compiti preparatori e/o di approfondimento ovvero compiti preparatori e/o di approfondimento e deliberanti. In quest'ultimo caso la delega a deliberare deve essere espressamente prevista dal Collegio docenti.

 

ART. 6 IL CONSIGLIO DI CLASSE

Il Consiglio di Classe si articola in Consiglio di classe e Consiglio dei docenti della Classe.

Compito fondamentale del Consiglio di classe è la programmazione dell'attività didattico educativa sulla base della programmazione generale del Collegio Docenti e degli indirizzi del Consiglio d'Istituto.

Il Consiglio di classe è convocato mediante circolare dal Dirigente scolastico o dal docente coordinatore, o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi membri. E' presieduto dal Dirigente scolastico o dal coordinatore di classe o da un docente della classe se delegati dal Dirigente scolastico. E' composto dai docenti della classe, dai rappresentanti eletti degli studenti e dei genitori. Studenti e genitori che intendono parteciparvi possono assistere alla seduta. Il segretario verbalista è designato dal Dirigente scolastico e scelto tra i docenti della classe.

Il Consiglio dei docenti della classe è convocato mediante circolare, per iniziativa del Dirigente scolastico o del docente coordinatore o su richiesta motivata della metà più uno dei suoi membri. E’ composto dai soli docenti della classe che sono chiamati a preparare, approfondire e definire l'attività educativo didattica della classe così come deriva dalla programmazione del Consiglio di Classe. Ha competenza esclusiva sulla valutazione periodica e finale degli alunni.

 

Art. 7 UFFICIO DI PRESIDENZA

E' composto dal Dirigente scolastico, dal Responsabile amministrativo, dal Collaboratore con funzioni vicarie, dai Direttori di dipartimento e dai responsabili degli indirizzi sperimentali. E' convocato dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, ha funzioni consultive e delibera in relazione all'attività di coordinamento, supporto e progettazione alla funzione direttiva. La composizione può variare a discrezione del Dirigente scolastico.

 

Art. 8 COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEGLI INSEGNANTI

Il Comitato viene eletto dal Collegio dei docenti ed è convocato dal Dirigente scolastico in relazione agli adempimenti previsti dall'art. 11 del D.L.vo 297/94.

Ogni docente può richiedere, al termine dell'anno scolastico una valutazione sul servizio prestato all'interno dell'Istituto.

 

Art. 9 ORGANO DI GARANZIA DISCIPLINARE

E' istituito l'organo di garanzia disciplinare a norma del D.P.R. 249/98 ("Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"). I membri di tale organo sono: il Dirigente scolastico, due studenti , due genitori, due docenti, un rappresentante del personale non docente; i membri che rappresentano le componenti studenti, genitori, docenti e non docenti , sono eletti dal Consiglio d’istituto.

La convocazione dell'organo di vigilanza è disposta dal presidente eletto tra i suoi membri, la prima convocazione è disposta dal Dirigente scolastico.

Tale organo è competente in relazione ai ricorsi da parte degli studenti e da parte dei genitori contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui all'art. 4 co. 7 del D.P.R. citato (allontanamento dello studente dalla comunità scolastica) e definite al Titolo VII del presente regolamento. I ricorsi devono essere prodotti all'organo di garanzia disciplinare entro 15 gg dall'irrogazione della sanzione.

Tale organo, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, decide anche su eventuali conflitti che sorgano in merito all'applicazione dello "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria".

 

ART.10 ORGANO COLLEGIALE DI DISCIPLINA

E’ istituito un organo collegiale di disciplina con la funzione di irrogare sanzioni sino a 5 giorni di sospensione Tale organo presieduto dal dirigente scolastico e composto da due studenti maggiorenni, eletti durante le elezioni degli organi collegiali due genitori, e un personale non docente, nominati su segnalazione del consiglio di istituto, due docenti eletti dal collegio docenti . Per ogni componente è nominato un supplente che parteciperà alla riunione nel caso in cui il membro effettivo sia coinvolto nella irrogazione della sanzione


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