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TITOLO VIII GLI INFORTUNI SCOLASTICI
ART. 43 DEFINIZIONE DI INFORTUNI SCOLASTICI Per infortuni scolastici si intendono sia gli infortuni subiti dagli insegnanti durante l'attivitā educativo - didattica, sia gli infortuni subiti dagli alunni durante le esperienze tecnico - scientifiche, le esercitazioni pratiche, le esercitazioni di lavoro, le attivitā di educazione fisica e in genere tutte le attivitā svolte all'interno nell'edificio scolastico o nel luogo di svolgimento dell'attivitā didattica. La materia č regolata dalla C.M. n. 237 del 18/09/79 . L'accesso ai locali della scuola č regolato dall'art. 28 del presente regolamento.
ART.44 PROCEDURA E COMUNICAZIONE DEGLI INFORTUNI La procedura da seguire nel corso degli infortuni č la seguente:
RT. 45 INFORTUNIO IN TERRITORIO STRANIERO E' regolato dall'art. 54 del DPR n.1124 del 30/6/65. La denuncia in tal caso deve essere fatta all'Autoritā di Pubblica sicurezza nella cui circoscrizione č compreso il primo luogo di fermata in territorio italiano, e per la navigazione marittima , la denuncia č fatta, a norma del penultimo comma dell'art.53, all'autoritā portuale o consolare competente.
RT. 46 RICHIESTA DI INDENNIZZO Nel caso di richiesta di indennizzo, l'insegnante deve presentare domanda indirizzata al Provveditore, tramite scuola. Tale domanda deve essere corredata dalla relazione del Dirigente scolastico in merito all'incidente con precisazione di dolo o colpa grave, le relazioni di eventuali testimoni, le assenze dal servizio negli ultimi 5 anni e copia del certificato medico rilasciato dal Pronto soccorso. |
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