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TITOLO VII PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
ART. 39 DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI Gli interventi disciplinari devono essere improntati al rispetto della personalità dello studente ed essere finalizzati al recupero di comportamenti consapevolmente corretti ed al miglioramento della partecipazione alla vita della comunità scolastica. Principi generali La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato a esporre le proprie ragioni Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto delle singole discipline In nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva della altrui personalità Le sanzioni dovranno essere proporzionali all’infrazione e ispirate al principio della riparazione del danno Allo studente sarà offerta la possibilità di scegliere attività in favore della comunità in cui convertire la sanzione irrogata In caso di danneggiamento ai beni della scuola il risarcimento sarà a carico degli autori del danno.Qualora questi non vengano individuati si riterrà corresponsabile l’intera classe, o ala dell’istituto o eventualmente l’intero istituto
Art.40 Comportamenti che configurano mancanze disciplinari In relazione all’art.3 dello lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti vengono individuate le seguenti fattispecie non esaustive delle possibili mancanze disciplinari: a) Nei confronti dell’istituzione scolastica 1. Assenze numerose e ripetuti ritardi di entrata che risultino non giustificati 2. Frequenti mancanze del materiale scolastico e mancato rispetto dei termini delle consegne 3. Comportamenti lesivi dell’immagine della scuola (per esempio comportamento indisciplinato durante viaggi di istruzione e visite guidate) In ogni caso comportamenti che ostacolino il sereno e produttivo svolgimento delle lezioni 4. Manifestazioni e assenze collettive. 5. Non osservanza delle norme organizzative e di sicurezza b) Nei confronti delle persone 1. Esprimersi in modo arrogante o utilizzando un linguaggio scurrile 2. Esercitare qualsiasi comportamento di violenza fisica o psicologica atta ad intimidire o limitare la libertà personale degli altri. 3. Assumere o indurre ad assumere sostanze stupefacenti in istituto 4. Fumare nei locali della scuola e negli spazi antistanti l’ingresso. 5. Mancare di rispetto alla religione, alla cultura , alle caratteristiche etniche o individuali 6. Assumere comportamenti che possano offendere le altrui convinzioni morali 7. Avere un abbigliamento ed un linguaggio non adeguati all’ambiente scolastico 8. Usare il cellulare durante lo svolgimento delle lezioni e per scopi diversi dalla comunicazione telefonica (filmati, foto, registrazioni..) c) Nei confronti del patrimonio scolastico 1. Furti 2. Danni volontari nei confronti di beni di proprietà della scuola o del personale scolastico o di compagni 3. Comportamenti non rispettosi dell’ambiente scolastico: sporcare o comunque deturpare l’ambiente scolastico 4. Comportamenti non rispettosi delle iniziative di raccolta differenziata e degli spazi verdi ubicati nel cortile della scuola 5. Utilizzare scorrettamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici 6. Deteriorare o rimuovere le indicazioni di sicurezza
Art. 41 Doveri di tutto il personale scolastico La scuola è una comunità educativa , pertanto ogni persona che vi partecipi docenti, personale ausiliario e amministrativo, deve tenere un comportamento costantemente rispettoso nei confronti dell’istituzione scolastica , delle persone e del patrimonio scolastico. Per eventuali sanzioni si fa riferimento a quanto stabilito dal contratto nazionale scuolaArt. 42 Sanzioni disciplinari nei confronti degli studenti e procedura di irrogazione e organi competenti Le sanzioni saranno sempre temporanee e proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate , per quanto possibile al principio di gradualità e della riparazione del danno. Esse tengono inoltre conto della situazione personale dello studente,al quale è sempre offerta la possibilità di convertirla in attività a favore della comunità scolastica. Lo studente il cui comportamento configura una mancanza disciplinare riceve, in proporzione alla gravità della mancanza, una delle seguenti sanzioni disciplinari:
Nel caso di sanzioni disciplinari che siano derivate da danni patrimoniali lo studente è tenuto a risarcire il danno causato. I provvedimenti di sospensione e ammonizione sono comunicati alle famiglie degli studenti interessati. Il richiamo verbale e/o scritto del docente è il provvedimento disciplinare più lieve, ed è irrogata dal docente che lo rileva. La ammonizione scritta è il provvedimento per ripetute mancanze ai doveri scolastici già sanzionate con almeno due richiami scritti, per violazione del regolamento di istituto e per aver compromesso il regolare svolgimento dell’attività della scuola. È irrogata dal coordinatore del consiglio di classe nel quale lo studente è inserito o dal dirigente scolastico e annotata sul libretto personale dello studente. Qualora allo studente sia stato ritirato un bene viene immediatamente apposta annotazione sul registro di classe ad opera del docente che ha provveduto al ritiro ed inoltre il bene stesso potrà essere ritirato dal giorno seguente presso il D.S. dal genitore (se l’allievo è minorenne) o dallo studente stesso. Lo studente potrà essere assegnato ad attività di pubblica utilità ogni qualvolta il Consiglio di Classe lo ritenga opportuno come aggravante di una sanzione disciplinare . La sospensione dalle lezioni si applica in caso di gravi o reiterate mancanze disciplinari, per un periodo non superiore a quindici giorni: l’irrogazione della sospensione è di competenza del Consiglio di classe . In tali occasioni il Consiglio di classe deve essere convocato entro una settimana dall’infrazione anche in deroga all’obbligo di preavviso di almeno 5 giorni. In casi eccezionali è prevista la sospensione per periodi superiori ai quindici giorni: quando l’infrazione configura un reato penalmente perseguibile; quando vi sia pericolo per l’incolumità delle persone. Le sanzioni che comportano la sospensione oltre i 15 giorni e quelle che implicano l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato sono adottate dal Consiglio di Istituto Il procedimento di sospensione ha inizio con la convocazione, da parte del D.S., del Consiglio di classe: tale convocazione va notificata allo studente interessato, che si presenta per esporre le proprie ragioni, senza poter assistere alla discussione relativa all’irrogazione della sanzione. Al termine della discussione la votazione avviene a scrutinio palese: nel verbale viene riportato esclusivamente l’esito della votazione. In caso di parità prevale il voto del Dirigente Scolastico. Il Consiglio di classe convocato per esaminare l’eventuale irrogazione di una sospensione, può attribuire un’ammonizione. L’organo che commina la sanzione dell’allontanamento dalla scuola offre sempre la possibilità di convertirla in attività a favore della comunità scolastica o in azioni svolte all’esterno della scuola in ambiti del volontariato e comunque di utili attività sociali. Le attività sono liberamente individuate nello stesso provvedimento sanzionatorio in modo proporzionale alla mancanza disciplinare. Queste attività, che non devono svolgersi contemporaneamente alle ore di lezione, possono consistere, a titolo esemplificativo, in piccola manutenzione, sistemazione di spazi, pulizie. Non può essere irrogata alcuna sanzione disciplinare senza che prima lo studente interessato sia stato invitato ad esporre le proprie ragioni eventualmente assistito dal genitore: l’organo competente all’irrogazione della sanzioni può sentire i soggetti coinvolti nei fatti che costituiscono oggetto di accertamento, se necessario anche in contraddittorio. Le norme specifiche che regolano i doveri degli studenti, le infrazioni disciplinari e le relative sanzioni sono state raccolte in tabelle, che fanno riferimento:
TABELLE INFRAZIONI DISCIPLINARI TABELLA 1 - infrazioni disciplinari non gravi (SANZIONE: richiamo scritto/ ammonizione)
TABELLA 2 - infrazioni disciplinari gravi (SANZIONE: sospensione)
Art.43 ORGANO DI GARANZIA E IMPUGNAZIONI A partire dall'anno scolastico 1999/2000 è istituito, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 249 24 giugno 1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti), un ORGANO DI GARANZIA, al quale gli studenti potranno presentare ricorso in caso di sanzioni disciplinari non gravi, cioè che non comportino l'allontanamento dalla scuola. Si ricorda che QUALUNQUE ALTRO RICORSO contro sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola va invece presentato alla direzione regionale o al tribunale amministrativo regionale. L’organo di garanzia è altresì competente a risolvere, su richiesta degli studenti e di chiunque vi abbia interesse, i conflitti interpretativi che sorgano in relazione ai regolamenti di istituto. L’organo di garanzia, inoltre, può proporre modifiche ai regolamenti dell’istituto. La Giunta Esecutiva, vista la sua composizione ,svolge funzioni di Organo di Garanzia e il DSGA svolge le funzioni di segretario.Il procedimento innanzi all’organo di garanzia ha inizio con la proposizione di impugnazione avverso la sanzione da parte dello studente, che deve essere sentito nella fase istruttoria dell’appello. L’organo di garanzia decide sull’appello in camera di consiglio. Al termine della discussione la votazione avviene a scrutinio palese: nel verbale viene riportato esclusivamente l’esito della votazione. In caso di parità prevale il voto del presidente. Nel caso in cui lo studente appellante faccia parte dell’organismo di garanzia, nel procedimento che lo interessa verrà sostituito dal membro supplente. L’organo di garanzia è altresì competente a dirimere, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, i conflitti interpretativi che sorgano in relazione al presente regolamento. E’ ammesso reclamo alla direzione regionale contro violazioni del regolamento. La decisione della direzione regionale è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti da tre docenti e da un genitore designati nell’ambito della comunità scolastica regionale e presieduto dal Direttore dell’ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Tale parere è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza di tale termine il direttore può decidere indipendentemente dall’acquisizione del parere. La sanzione verrà comunicata dal dirigente scolastico in forma scritta personalmente al genitore e allo studente maggiorenne da lui convocati che firmeranno per ricevuta
APPROVAZIONE E MODIFICHE Ai sensi del comma 5 dell’art. 2 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, D.P.R. 29.05.1998, prima dell’approvazione da parte del Consiglio d’Istituto, questo Regolamento sarà sottoposto al Comitato Studentesco per acquisirne il parere, suggerimenti e proposte. Il presente Regolamento viene approvato dal Consiglio d’Istituto a maggioranza assoluta dei componenti in carica ed entra in vigore appena approvato. Copia del presente Regolamento, dopo l’approvazione del Consiglio d’Istituto, sarà fornita a ciascun alunno assieme allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti. Integrazioni e/o modifiche al presente Regolamento potranno essere apportate dal Consiglio d’Istituto su proposta della Giunta esecutiva o di almeno 3 (tre) consiglieri ed approvate a maggioranza assoluta dei componenti in carica.
Testo integrale dello Statuto delle studentesse e degli studenti Testo del Patto formativo di corresponsabilità del Liceo Medi « Indietro |