STATUTO

 

 TITOLO I

ART. 1 – DENOMINAZIONE – SEDE

ART. 2 - FINALITA’ E SCOPI

ART. 3 - OGGETTO SOCIALE

TITOLO II

SOCI:

ART. 4 – PRESUPPOSTI E CONDIZIONI DI AMMISSIONE

ART. 5 – SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE

ART. 6 – RECESSO DEL SOCIO

ART. 7 – ESCLUSIONE DEL SOCIO

ART. 8 – COMUNICAZIONI

ART. 9 – DECESSO

ART. 10 – LIQUIDAZIONE DELLE AZIONI

TITOLO III

PATRIMONIO SOCIALE:

ART. 11 – PATRIMONIO SOCIALE

TITOLO IV

BILANCIO:

ART. 12 – ESERCIZIO SOCIALE

ART. 13 – DESTINAZIONE DEGLI UTILI

TITOLO V

GLI ORGANI SOCIALI:

ART. 14 – ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 15 – CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

ART. 16 – COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA E VALIDITA’ DELLE DELIBERAZIONI

ART. 17 – DIRITTO DI VOTO

ART. 18 – ASSEMBLEA: PRESIDENZA E VERBALIZZAZIONI

ART. 19 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 20 – DELEGA DELLE FUNZIONI

ART. 21 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI

ART. 22 – POTERI DEGLI AMMINISTRATORI

ART. 23 – FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

TITOLO VI

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE:

ART. 24 – NOMINA DEI LIQUIDATORI

 

ART. 25 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

TITOLO VII

CONCILIAZIONE E ARBITRATO:

ART. 26 - PROCEDURA DI CONCILIAZIONE

ART. 27 - GIUDIZIO ARBITRALE  

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI:

ART.28 – NORMATIVA APPLICABILE

 

1.  E’ costituita una società cooperativa sociale  denominata “SORRISO LIBERO”, con sede in Villafranca di Verona, via Magenta 7/A

 

2.  La società cooperativa, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità senza finalità speculative e secondo il dettato dell'art. 45 della Costituzione,  ha lo scopo di perseguire, ai sensi della Legge 8 novembre 1991, n. 381, l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi rientranti nella previsione di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) della stessa, mediante la solidale partecipazione dei soci e dei terzi. In particolare la Cooperativa individua nella effettiva affermazione dei "Diritti Universali della Persona Umana", così come descritti dalla "Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo" approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in data 10 dicembre 1948, il contenuto privilegiato dello scopo generale della comunità alla promozione umana. Nel contempo principi ispiratori della Cooperativa sono la "Dichiarazione dei Diritti dell'Infanzia",  "I principi di Rochdale" e "I principi A.C.I." Per poter curare al meglio gli interessi sociali, la Cooperativa, su delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà aderire ad associazioni di rappresentanza riconosciute dal movimento cooperativo, partecipare a consorzi od altri organismi economici e cooperativistici o collaborare con altre imprese sociali e organismi del Terzo Settore che condividono scopi affini a quelli della Cooperativa, su scala locale, nazionale ed internazionale.

 

3.  La cooperativa"SORRISO LIBERO" ha come oggetto la gestione di attività di animazione e di intrattenimento. In particolare l’attività di animazione è rivolta alla prima infanzia e alla scuola primaria, al fine di favorire l'integrazione tra bambini abili e diversamente abili.

 

 

4.  Il numero dei soci è illimitato. Possono essere socie le persone fisiche che intendono collaborare, anche conferendo il loro lavoro, al raggiungimento degli scopi sociali e/o che intendono usufruire dei servizi che la cooperativa offre e assumendo la qualifica, in quest’ultimo caso, di soci consumatori. Possono altresì essere socie le persone giuridiche che abbiano scopi analoghi o affini a quelli della cooperativa. Chi intende essere ammesso come socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

a)     indicazione del nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita; denominazione, sede e data di costituzione per le persone giuridiche;

b)    l’ammontare della quota che intende sottoscrivere che non dovrà essere inferiore ad euro 25,00 (venticinque) né superiore al valore massimo previsto dalla legge;

c)     dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

 

5.  Lo scioglimento del rapporto sociale è determinato da morte, recesso o esclusione e, per le persone giuridiche, anche dallo scioglimento.

 

6.  Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a)     che abbia perduto i requisiti per l’ammissione;

b)    che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali o non sia più in grado di usufruire dei servizi offerti dalla cooperativa.

 

7.  Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione può essere escluso il socio:

a)     che svolga attività in contrasto o concorrente con quella della cooperativa;

b)    che sia gravemente inadempiente delle obbligazioni che derivano dallo statuto, dai regolamenti interni e da ogni altra prescrizione degli organi della cooperativa adottati in attuazione dei programmi;

c) che abbia perduto i requisiti di ammissione alla cooperativa o che non sia più in grado di collaborare agli scopi sociali.

 

8.  Le deliberazioni prese in materia di recesso o esclusione debbono essere comunicate al socio per iscritto. La comunicazione di eventuale esclusione avviene mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

 

9.  Nel caso di decesso di un socio la cooperativa continuerà con gli eredi o legatari di questo, purché abbiano i requisiti per l’ammissione. Essi, entro sei mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello di loro che assumerà la qualità di socio o li rappresenterà di fronte alla società cooperativa. In difetto di tale indicazione si applica l’art. 2347, secondo e terzo comma del Codice Civile.

 

10.  Il socio receduto  od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto, quando non trova applicazione l’articolo precedente, avranno diritto al rimborso:

a)     della quota di capitale effettivamente versata;

b)    delle somme a seguito della rivalutazione della quota ai sensi dell’art. 7 della legge 59/92:

c)     dell’eventuale sovrapprezzo versato all’atto dell’ingresso nella cooperativa.

In ogni caso le somme da liquidare dovranno essere compatibili con quanto risulta dal bilancio dell’esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto.

 

11.  Il patrimonio sociale è costituito:

a)     dal capitale sociale, variabile e rappresentato  da un numero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;

b)    dal fondo di riserva legale indivisibile;

c)     da eventuali riserve straordinarie;

d)    da qualunque liberalità che perviene alla cooperativa al fine di essere impiegata negli scopi sociali.

 

12.  L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

 

13.  Gli utili risultanti da bilancio saranno così destinati:

a)     non meno del 30% al fondo di riserva legale;

b)    una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione a norma di legge;

c)     un dividendo ai soci entro la misura massima del tasso di remunerazione consentito dalle leggi vigenti;

d)    una parte ad aumento gratuito del capitale sottoscritto e versato a titolo di rivalutazione delle quote nei termini di quanto previsto dall’art. 7 della legge 59/92;

e)     l’eventuale rimanenza sarà destinata ai fini mutualistici dall’Assemblea oppure dal Consiglio di Amministrazione quando sia da questa delegato.

L’Assemblea può sempre deliberare che, in deroga alle disposizioni del precedente comma, la totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluta a fondo di riserva straordinaria fatta eccezione di quanto previsto dalle lettere a) e b) del precedente comma. Le riserve non sono ripartibili tra i soci durante l’esistenza della cooperativa.

 

14.  Le assemblee sono ordinarie e straordinarie e possono tenersi anche fuori dalla sede sociale. La loro convocazione deve effettuarsi mediante pubblicazione sulla "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica o sul quotidiano di Verona "L'Arena" ovvero ancora mediante qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima della data stabilita.

 

15.  L’Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale e quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario. L’Assemblea può essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino un decimo dei voti di cui dispongono tutti i soci, oppure dal Collegio Sindacale.

 

16.  In prima convocazione, l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la maggioranza dei soci aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati; l’assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei presenti, quella straordinaria delibera a maggioranza dei tre quinti dei presenti.

 

17.  Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta. Le modalità di votazione saranno stabilite dall’assemblea. I soci hanno la facoltà di farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, mediante delega scritta; ciascun socio può rappresentare al massimo un socio. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell’assemblea e conservate tra gli atti sociali.

 

18.  L’assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da un socio eletto dall’assemblea stessa. L’assemblea nomina un segretario, che può essere un non socio. Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

 

19.  Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a undici membri eletti fra i soci dall’assemblea, che ne determina il numero. Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili nei limiti di legge.

 

20.  Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nelle materie consentite dalla legge, tutte o parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri oppure ad un Comitato Esecutivo; il numero dei componenti e le attribuzioni del Comitato Esecutivo sono fissati dal Consiglio.

 

21.  Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente quando sia opportuno oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo di comunicazione scritta da spedirsi almeno sette giorni prima dell’adunanza; in caso di urgenza, essa può avvenire anche a mezzo di messo, telegramma, fax o posta elettronica, in modo che i consiglieri ed i sindaci ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

 

22.  Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nei limiti di legge.

 

23.  La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione senza limitazioni nell'ambito dell’oggetto sociale.  Egli può riscuotere a nome della cooperativa, da qualunque pubblica amministrazione, azienda o privato, le somme che a questa competono a qualsiasi titolo, rilasciando liberatoria quietanza. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri in tutto o in parte, al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati della cooperativa. In caso di assenza o impedimento, i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

 

24.  L’Assemblea che dichiara lo scioglimento della società cooperativa dovrà procedere alla nomina di un liquidatore scegliendolo preferibilmente fra i soci e stabilendone i poteri.

 

25.  Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’art. 11 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992.

 

26.  I soci sono obbligati ad esperire preventivamente una procedura di conciliazione in merito ad ogni controversia insorgente tra soci nonché tra società e soci sull’applicazione e sull’interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto o nei regolamenti e purché concernenti diritti disponibili.  Rientrano nella presente norma anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante dal momento dell’accettazione del relativo incarico È fatto obbligo di devolvere la questione alla Camera di Commercio di Verona, conformemente agli articoli 38 e seguenti del D.Lgs. n. 5/2003.

 

27.  Preclusa o fallita la procedura di conciliazione, i soci sono obbligati a rimettere a decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie tra soci, nonché tra società e soci quando insorgono sull’applicazione e sull’interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto o nei regolamenti e purché concernenti diritti disponibili. L'istanza per la nomina degli arbitri va rivolta al presidente del Tribunale di Verona. Per ogni singola controversia si provvede, con la partecipazione del collegio e delle parti, alla redazione di un apposito atto per precisare l’oggetto della controversia, il termine per la pronuncia del lodo da parte del collegio, nonché le norme e i termini da questo dettati per lo svolgimento del giudizio arbitrale.  Il collegio decide secondo diritto. Si richiamano, in quanto compatibili, gli articoli in materia di arbitrato di cui al D.Lgs. n. 5/2003 (titolo V, articoli da 34 a 37).

 

28.  Per tutto quanto non è regolato dall’atto costitutivo, di cui il presente statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative a responsabilità limitata rette coi principi della mutualità agli effetti tributari.